Per anni molte aziende hanno comprato crediti di carbonio, li hanno ritirati da un registro e hanno scritto «neutrale per il clima» sulla confezione, sui voli o sulle consegne. Dal 27 settembre 2026, in Italia, quella scritta non si può più usare. La direttiva europea 2024/825, recepita con il decreto legislativo 30/2026, mette fra le pratiche commerciali vietate in ogni caso le dichiarazioni ambientali che presentano un prodotto come neutro, a impatto ridotto o positivo sul clima grazie alla compensazione delle emissioni. Raccontare quanto si investe in progetti climatici resta permesso, se il racconto non inganna.
Cosa vieta la direttiva europea sulle dichiarazioni ambientali
La direttiva del 28 febbraio 2024 modifica la vecchia direttiva sulle pratiche commerciali sleali e allunga l'elenco delle pratiche vietate in ogni caso, cioè sempre, qualunque sia il contesto. Fra le voci aggiunte, quattro riguardano direttamente le dichiarazioni ambientali e i marchi. Gli Stati dovevano recepirla entro il 27 marzo 2026 e applicarla dal 27 settembre 2026. L'Italia lo ha fatto con il decreto legislativo del 20 febbraio 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 marzo e applicato dalla stessa data di settembre: le nuove voci sono entrate nell'articolo 23 del Codice del consumo.
| Pratica vietata | Direttiva 2005/29/CE, allegato I | Codice del consumo, art. 23, comma 1 | Esempi citati dalla direttiva |
|---|---|---|---|
| Dichiarare, sulla base della compensazione delle emissioni, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sul clima | punto 4 quater | lettera d-quater | «neutrale dal punto di vista climatico», «compensazione climatica», «impronta di CO2 ridotta» |
| Usare un'asserzione ambientale generica senza poter dimostrare un'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali | punto 4 bis | lettera d-bis | «verde», «ecologico», «rispettoso in termini di emissioni di carbonio» |
| Attribuire a tutto il prodotto o a tutta l'attività un merito che riguarda un solo aspetto | punto 4 ter | lettera d-ter | «realizzato con materiale riciclato» quando lo è solo l'imballaggio |
| Esibire un marchio di sostenibilità non basato su un sistema di certificazione o non stabilito da autorità pubbliche | punto 2 bis | lettera b-bis | bollini creati dall'azienda stessa |
L'esempio dell'ultima riga è nostro: per i marchi la direttiva non ne porta. Gli altri vengono dai considerando 9, 11 e 12, le premesse che spiegano la direttiva. Per la compensazione il considerando 12 aggiunge altri casi: «certificato neutrale in termini di emissioni di CO2», «a zero emissioni nette per il clima», «impatto climatico ridotto». Il Codice italiano usa «etichetta di sostenibilità» dove la direttiva dice «marchio».
Perché la compensazione delle emissioni non basta a dire «neutrale»
La motivazione sta nello stesso considerando. Queste dichiarazioni fanno credere al consumatore che riguardino il prodotto, o il modo in cui è stato fatto, oppure che consumarlo non abbia alcun impatto sull'ambiente. Sono ammesse solo se si basano sull'impatto effettivo del ciclo di vita del prodotto e non su compensazioni fatte fuori dalla sua catena del valore, perché, scrive il legislatore, le due cose «non sono equivalenti».
C'è poi la qualità dei crediti, che la direttiva non misura ma che uno studio uscito su Nature Communications nel 2024 ha misurato. Gregory Trencher e colleghi hanno preso le venti aziende che fra il 2020 e il 2023 hanno ritirato più crediti dai tre registri usati dal mercato volontario (Verified Carbon Standard, Clean Development Mechanism dell'ONU e Gold Standard). Da sole, queste venti aziende valgono il 21% di tutti i crediti ritirati su quei registri nel periodo. Tutte tranne una li hanno usati per dichiararsi neutrali o per perseguire obiettivi di decarbonizzazione, e diverse per vendere prodotti «carbon neutral»: carichi di gas naturale liquefatto, consegne di pacchi, voli. Ogni credito è stato classificato su quattro aspetti: tipo di progetto e relativo rischio, età del progetto e del credito, prezzo, paese.
| Crediti ritirati dalle venti aziende, 2020-2023 | Quota |
|---|---|
| Da tipi di progetto ad alto rischio di non produrre riduzioni reali e aggiuntive | 87% |
| Da tipi di progetto a rischio medio | 6,7% |
| Da tipi di progetto a basso rischio | 6,0% |
| Da progetti REDD+ di conservazione delle foreste tropicali (58,2 milioni di tonnellate di CO2 equivalente) | 43% |
| Che non rispetterebbero i criteri di ammissibilità di CORSIA, lo schema dell'aviazione internazionale | 75% |
| Da progetti che rimuovono CO2 dall'atmosfera, invece di evitare emissioni | meno del 3% |
Secondo gli autori molte aziende hanno scelto crediti di bassa qualità perché costavano poco, e la maggior parte veniva da progetti avviati da anni: quella spesa, in buona parte, non ha finanziato nuova mitigazione. Sul perché i progetti forestali di conservazione tendano a promettere più di quanto evitano abbiamo scritto in quanto valgono davvero i crediti di carbonio forestali, e sul modo di verificare se un progetto aggiunge qualcosa in come si controlla l'addizionalità.
Il problema delle dichiarazioni ambientali è più largo dei crediti. Nella proposta di direttiva sulle asserzioni ambientali del 2023, la Commissione europea riportava un suo inventario del 2020: su un campione di 150 asserzioni, il 53,3% dava informazioni vaghe, ingannevoli o infondate.
Cosa resta permesso a chi finanzia progetti climatici
Il considerando 12 lo dice in chiaro: il divieto non impedisce alle imprese di pubblicizzare i loro investimenti in iniziative ambientali, compresi i progetti sui crediti di carbonio, purché lo facciano in modo non ingannevole. In pratica la linea passa fra due frasi. «Abbiamo finanziato la piantagione di un bosco che ha rimosso tot tonnellate di CO2, misurate così» descrive un'azione dell'azienda. «Questo prodotto è a impatto zero» attribuisce al prodotto un merito che il prodotto non ha. Dove cada esattamente il confine nei casi dubbi lo diranno le decisioni delle autorità di controllo e dei giudici; per ora abbiamo il testo.
Il decreto italiano tocca anche le promesse sul futuro, del tipo «a zero emissioni nette entro il 2040». Nell'articolo 21 del Codice del consumo diventa una pratica ingannevole, da valutare caso per caso e non vietata in ogni caso come le precedenti, una dichiarazione su prestazioni ambientali future che non sia sostenuta da un piano di attuazione dettagliato e realistico, con obiettivi misurabili e scadenze precise, pubblico, e verificato periodicamente da un terzo indipendente le cui conclusioni sono messe a disposizione dei consumatori.
La seconda direttiva europea sul tema, quella sulle asserzioni ambientali esplicite (Green Claims), avrebbe dovuto stabilire come si attestano e si comunicano queste dichiarazioni. Il 20 giugno 2025 la Commissione ha annunciato di volerla ritirare e il terzo negoziato fra Parlamento, Consiglio e Commissione, fissato per il 23 giugno 2025, è stato annullato. Secondo il Parlamento europeo, che ha aggiornato la scheda il 20 settembre 2026, la proposta risulta bloccata in Consiglio. Per le dichiarazioni ambientali rivolte ai consumatori il riferimento resta quindi la direttiva 2024/825.
Come raccontare un progetto di carbonio senza scrivere «neutrale»
Se il messaggio legittimo è «abbiamo finanziato questo progetto», il valore del messaggio dipende da quanto è solido il numero che lo accompagna. Su questo punto abbiamo costruito il nostro metodo per i progetti di riforestazione con la CO2 misurata albero per albero: nella riserva Silva, in Abruzzo, ogni albero ha un codice Arbotag e viene censito, senza stime a campione. Diametro e altezza entrano nelle equazioni allometriche dell'Inventario forestale nazionale italiano (INFC) specifiche per specie; la biomassa diventa carbonio e il carbonio diventa CO2 con il rapporto stechiometrico fra le masse di CO2 e carbonio, 44 diviso 12, cioè circa 3,67. Il dato che consegniamo è una rimozione misurata in un luogo preciso e ricontrollabile, e si comunica come contributo dell'azienda a quel bosco. Anche con un dato così la direttiva non permette di scrivere che un prodotto è neutrale, e secondo noi ha ragione: un bosco in Abruzzo non cambia le emissioni della filiera di un prodotto.
Per chi deve aggiornare etichette, siti e cataloghi, il lavoro concreto è un inventario delle proprie dichiarazioni: quali parlano del prodotto, quali dell'azienda, quali di un progetto finanziato, e quali poggiano su crediti acquistati. Quelle che contengono «neutrale», «a impatto zero» o «compensato» e si reggono solo sui crediti, secondo noi, vanno riscritte come descrizione dell'investimento, con il suo numero e il metodo che lo produce.
I limiti dello studio e le zone grigie della norma
Trencher e colleghi hanno contato solo i ritiri registrati a nome dell'azienda: chi compra tramite intermediari o non dichiara il proprio nome sfugge, quindi i volumi reali possono essere più alti. Non hanno analizzato le politiche interne delle aziende sull'uso dei crediti. Soprattutto, non hanno valutato i circa 500 progetti uno per uno: il rischio è attribuito per tipo di progetto, quindi un singolo progetto REDD+ può essere migliore della media della sua categoria. Le percentuali della tabella misurano la composizione dei portafogli, non le tonnellate di CO2 effettivamente evitate. E riguardano venti grandi compratori, quasi tutti fuori dall'Italia: dicono come funzionava il mercato, non come si comporta un'azienda italiana di medie dimensioni.
Anche sul piano normativo restano zone grigie: il testo vieta la dichiarazione di neutralità basata sulla compensazione, ma come vada scritta, nel concreto, una comunicazione «non ingannevole» sugli investimenti lo diranno le prime decisioni delle autorità. Dal 27 settembre 2026 una dichiarazione di neutralità basata sui crediti ricade nel divieto. Il decreto non prevede eccezioni per le confezioni o i siti già in circolazione: secondo noi quella scritta va tolta subito. Su come nasce il greenwashing e perché si è arrivati fin qui trovi la nostra guida.
Fonti
- Parlamento europeo e Consiglio, Direttiva (UE) 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, 2024
- Repubblica italiana, Decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, attuazione della direttiva (UE) 2024/825, 2026
- Trencher G., Nick S., Carlson J. et al., Demand for low-quality offsets by major companies undermines climate integrity of the voluntary carbon market, Nature Communications, 2024
- Commissione europea, Proposta di direttiva sulle asserzioni ambientali, COM(2023) 166, 2023
- Parlamento europeo, Legislative Train Schedule, Substantiating green claims, 2026
- Foto di copertina: Markus Winkler, Unsplash